Imposta Comunale Immobili ICI

La dichiarazione ICI   deve essere presentata   per gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta (inagibilità e inutilizzabilità), nelle ipotesi in cui   gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dell'art.3-bis, del D.lgs. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI) , negli altri casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili non sono acquisibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale ( terreni edificabili, concessioni amministrative ...). Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.

Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell'ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI, perché ad essa provvederà l'ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia di successione, mediante trasmissione di una copia a ciascun Comune dove sono situati gli immobili.

 

Chi deve pagare l'ICI

L'Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • dai concessionari di aree demaniali.

Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.

 

Come si calcola l'ICI

  • Per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:
  1. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
  2. per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B;
  3. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
  4. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
  • Per i fabbricati del gruppo catastale D - non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento (contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento), aggiornati da appositi coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero dell'Economia.
  • Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
  • L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni.
 

Le Aliquote

Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno dai Comuni.

 

L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:

  1. la prima rata (acconto) - da pagare tra il 1° e il 16 giugno - è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
  2. la seconda rata - da pagare tra il 1° e il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno - è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato come acconto.

È possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.

Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta.
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.

Il versamento va effettuato o sul CCP N. 88685748 intestato a  

(intestazione 1°riga) EQUITALIA MARCHE UNO SPA

  (intestazione 2°riga) SERRA DE'CONTI - AN - ICI

oppure

tramite il modello F24

 

Abitazioni Principali

Attenzione : dal 21 maggio 2008, l'abitazione principale e le sue pertinenze sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli) per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del Decreto n. 504 del 1992 riconosciuta in euro 103,29.

L'ESENZIONE ICI si applica a decorrere dall'anno 2008 , ai sensi della Legge   24.7.2008 n. 126, e del Regolamento Comunale:

- all'abitazione principale e una sola unità immobiliare considerata pertinenza dell'abitazione principale classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6, e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale ed a prescindere dalla collocazione della stessa;

- gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 4^ grado   e da questi utilizzata come abitazione principale previa presentazione di apposita comunicazione;

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 
Responsabile: Rag. Giuseppe Bartoloni
Referente: Rag. Marina Bossoletti
Indirizzo: Serra de' Conti - Piazza Gramsci, n°19
Numero Telefonico: 0731.871750 - 0731.871751
Fax: 0731.879290
Email:
g.bartoloni@comune.serradeconti.an.it
m.bossoletti@comune.serradeconti.an.it
Nota
I VALORI DELLE AREE EDIFICABILI POSSONO ESSERE RICHIESTI ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE.  
 

Normativa di riferimento

Comune di Serra de' Conti - delibera consiliare n. 15 del 20.04.2010