La dichiarazione ICI deve essere presentata per gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta (inagibilità e inutilizzabilità), nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dell'art.3-bis, del D.lgs. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI) , negli altri casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili non sono acquisibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale ( terreni edificabili, concessioni amministrative ...). Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.
Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell'ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI, perché ad essa provvederà l'ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia di successione, mediante trasmissione di una copia a ciascun Comune dove sono situati gli immobili.
L'Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno dai Comuni.
L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:
È possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta.
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.
Il versamento va effettuato o sul CCP N. 88685748 intestato a
(intestazione 1°riga) EQUITALIA MARCHE UNO SPA
(intestazione 2°riga) SERRA DE'CONTI - AN - ICI
oppure
tramite il modello F24
Attenzione : dal 21 maggio 2008, l'abitazione principale e le sue pertinenze sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli) per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del Decreto n. 504 del 1992 riconosciuta in euro 103,29.
L'ESENZIONE ICI si applica a decorrere dall'anno 2008 , ai sensi della Legge 24.7.2008 n. 126, e del Regolamento Comunale:
- all'abitazione principale e una sola unità immobiliare considerata pertinenza dell'abitazione principale classificata o classificabile nelle categorie C/2, C/6, e C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale ed a prescindere dalla collocazione della stessa;
- gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 4^ grado e da questi utilizzata come abitazione principale previa presentazione di apposita comunicazione;
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Comune di Serra de' Conti - delibera consiliare n. 15 del 20.04.2010